| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D. 17/05/1977 n. 77/388/CEECAPO VIII BASE IMPONIBILE Articolo 11 A. All’interno del paese 1. La base imponibile è costituita: a) per le forniture di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alle lettera b ), c) e d ), da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni; b) per le operazioni di cui all’articolo 5, paragrafi 6 e 7, dal prezzo di acquisto dei beni o di beni similari, o, in mancanza del presso di acquisto, dal costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; c) per le operazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per la prestazione dei servizi; d) per le operazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, dal valore normale dell’operazione in questione. Si considera « valore normale » di servizio quanto il destinatario della prestazione, nello stadio di commercializzazione nel quale si compie l’operazione, dovrebbe pagare a d un prestatore indipendente all’interno del paese al momento dell’operazione, in condizioni di concorrenza perfetta, per ottenere questo stesso servizio. 2. Nella base imponibile si devono comprendere: a) le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa imposta sul valore aggiunto; b) le spese accessorie, quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione chieste dal fornitore all’acquirente o al destinatario della prestazione. Le spese soggette ad una convenzione separata possono essere considerate dagli Stati membri come spese accessorie. 3. Non vanno compresi nella base imponibile: a) gli sconti sul prezzo per pagamento anticipato; b) i ribassi e le riduzioni di prezzo concessi all’acquirente o al destinatario della prestazione ed acquisiti al momento in cui si compie l’operazione; c) le somme ricevute da un soggetto passivo da parte dell’acquirente o del destinatario in rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di questi ultimi e che figurano nella sua contabilità tra i conti provvisori. Questo soggetto passivo deve giustificare l’importo effettivo di tali spese e non può procedere alla deduzione dell 'imposta che avesse eventualmente gravato su di esse. B. All’importazione di beni 1. La base imponibile è costituita: a) dal prezzo pagato o da pagarsi dall’importatore, se detta somma costituisce l’unico corrispettivo definito al punto A, paragrafo 1, lettera a ); b) dal valore normale, se manca il prezzo, o se il prezzo pagato o da pagare non costituisce l’unico corrispettivo del bene importato. Si considera « valore normale » all’importazione di un bene quanto un importatore, allo stadio di commercializzazione al quale si compie l’importazione, dovrebbe pagare ad un fornitore indipendente del paese di provenienza del bene, al momento in cui l’imposta è esigibile, in condizioni di concorrenza perfetta, per ottenere questo stesso bene. 2. Gli Stati membri possono adottare come base imponibile il valore definito nel regolamento ( CEE) n. 803/68 ( 5 ). 3. Si devono comprendere nella base imponibile, ove non vi siano già compresi: a) le imposte, i dazi, i prelievi e le altre tasse dovuti fuori del paese di importazione, nonchù quelli dovuti per l’importazione, ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto da riscuotere; b) le spese accessorie, quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione, che sopravvengono fino al primo luogo di destinazione dei beni all’interno del paese. Per « primo luogo di destinazione » va inteso il luogo che figura sulla lettera di vettura o su qualsiasi altro documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel paese di importazione. In mancanza di tale indicazione, si considera come primo luogo di destinazione il luogo della prima rottura di carico in detto paese. Gli Stati membri possono parimenti comprendere nella base imponibile le spese accessorie di cui sopra risultanti dal trasporto verso un altro luogo di destinazione qualora quest’ultimo sia noto al momento in cui si verifica il fatto generatore dell’imposta. 4. Non si devono comprendere nella base imponibile gli elementi di cui al punto A, paragrafo 3, lettera a) e b ). 5. Per i beni che sono stati esportati temporaneamente e che sono reimportati dall’esportatore dopo aver formato oggetto, all’estero, di lavori di riparazione, trasformazione, adattamento o esecuzione e la cui reimportazione non è esentata a norma delle disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera f ), gli Stati membri prendono provvedimenti per garantire che il trattamento fiscale riservato ai beni ottenuti, per quanto concerne l’imposta sul valore aggiunto, sia lo stesso che sarebbe stato loro riservato se le operazioni di cui sopra fossero state eseguite nel paese interessato. C. Disposizioni diverse 1. In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o di riduzione di prezzo dopo che l’operazione è stata effettuata, la base imponibile viene debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri. Tuttavia, in caso di non pagamento totale o parziale, gli Stati membri possono derogare a questa norma. 2. Qualora elementi utili alla determinazione della base imponibile siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro dove viene fatta la stima, si determina il tasso di cambio a norma dell’articolo 12 del regolamento ( CEE) n. 803/68. 3. Per quanto riguarda gli importi degli imballaggi da rendere, gli Stati membri possono: - escluderli dalla base imponibile adottando le misure necessarie per regolarizzare detta base quando gli imballaggi non sono resi; - includerli nella base imponibile adottando le misure necessarie per regolarizzare detta base quando gli imballaggi sono effettivamente resi. CAPO IX ALIQUOTA Articolo 12 1. L’aliquota applicabile alle operazioni imponibili è quella in vigore al momento in cui si verifica il fatto generatore dell’imposta. Tuttavia: a) nei casi previsti all’articolo 10, paragrafo 2, secondo e terzo comma, l’aliquota applicabile è quella in vigore al momento in cui l’imposta diventa esigibile; b) nei casi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, secondo e terzo comma, si applica l’aliquota in vigore al momento in cui i beni vengono dichiarati per l’immissione al consumo. 2. caso di modifica delle aliquote, gli Stati membri possono: - operare adeguamenti nei casi previsti alla precedente lettera a) allo scopo di tener conto dell’aliquota applicabile al momento in cui è effettuata la consegna dei beni o la prestazione dei servizi; -adottare tutte le opportune misure transitorie. 3. L’aliquota normale dell’imposta sul valore aggiunto è fissata da ciascuno Stato membro in una percentuale della base imponibile che è identica per le forniture di beni e per le prestazioni di servizi. 4. Talune forniture di beni e prestazioni di servizi possono essere sottoposte ad aliquote maggiorate o ridotte. Ogni aliquota ridotta è fissata in misura tale che l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto risultante dall’applicazione di questa aliquota consenta normalmente di dedurre la totalità dell’imposta sul valore aggiunto la cui deduzione è autorizzata a norma delle disposizioni dell’articolo 17. 5. L’aliquota applicabile all’importazione di un bene è quella applicata alla fornitura di uno stesso bene effettuata all’interno del paese. CAPO X ESENZIONI Articolo 13 - Esenzioni all’interno del paese A. Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico 1. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso: a) quando sono effettuate dai servizi pubblici postali, le prestazioni di servizi e le forniture di beni accessori a dette prestazioni, esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni; b) l’ospedalizzazione e le cure mediche nonchù le operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da organismi di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti; c) le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati; d) la fornitura di organi, di sangue e di latte umani; e )le prestazioni dei servizi effettuate nell’esercizio della loro professione dagli odontotecnici, nonchù le forniture di protesi dentarie effettuate dai dentisti e dagli odontotecnici; f) le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente o per la quale hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all’esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l’esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non sia tale da provocare distorsioni di concorrenza; g) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l’assistenza sociale e la sicurezza sociale, comprese quelle fornite dalle case di riposo, effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale dallo Stato membro interessato; h) le prestazioni di servizi e le forniture di beni strettamente connesse con la protezione dell’infanzia e delle gioventù, effettuate da organismi di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale; i) l’educazione dell’infanzia e della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale nonchù le prestazioni di servizi e le forniture di beni con essi strettamente connesse compiuti da organismi di diritto pubblico, o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili; j) le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all’insegnamento scolastico o universitario; k) la messa a disposizione, da parte di istituzioni religiose o filosofiche, di personale per le attività di cui alle lettere b), g), h) ed i) e per fini di assistenza spirituale; l) le prestazioni di servizi e le forniture di beni loro strettamente connesse procurate ai propri membri nel loro interesse collettivo, dietro pagamento di quote fissate in conformità dello statuto, da organismi senza finalità di lucro, che si prefiggono obiettivi di natura politica, sindacale, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica o civica, purchù tale esenzione non sia tale da provocare distorsioni di concorrenza; m) talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organizzazioni senza scopo lucrativo alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica; n) talune prestazioni di servizi culturali e le forniture di beni loro strettamente connesse effettuate da organismi culturali di diritto pubblico o da altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato; o) le prestazioni di servizi e le forniture di beni procurate dagli organismi le cui operazioni sono esentate a norma delle lettera b), g), h), i), l), m), e n) in occasione di manifestazioni per la raccolta di fondi, organizzate a loro esclusivo profitto, purchù l’esenzione non sia tale da provocare distorsioni di concorrenza. Gli Stati membri possono introdurre ogni necessaria limitazione, in particolare riguardo al numero delle manifestazioni o all’ammontare degli introiti che dà diritto all’esenzione; p) il trasporto di malati o feriti in veicoli all’uopo equipaggiati da parte di enti debitamente autorizzati; q) le attività degli enti pubblici di radiotelevisione diverse da quelle aventi carattere commerciale. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|